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APPUNTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

L’espressione diritto internazionale privato indica il complesso di norme giuridiche statali che disciplina i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità, ovvero punti di contatto (cittadinanza, luogo di svolgimento del rapporto, luogo in cui si trovano i beni, etc.) con ordinamenti giuridici stranieri.
Così, ad esempio, l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato consente l’individuazione del regime giuridico applicabile ad un contratto concluso all’estero da un cittadino italiano con uno straniero; oppure ad un matrimonio celebrato all’Avana tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana. Ciò è possibile in quanto le norme di diritto internazionale privato utilizzano la tecnica della scelta di una determinata legge, risolvendo quello che, dal punto di vista dei soggetti interessati al rapporto in questione, è un potenziale concorso di leggi. E’ questo il motivo per cui si parla di norme di conflitto.
La locuzione “diritto internazionale privato” fu coniata nel secolo scorso dal giurista nordamericano Joseph Story (giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti e professore di diritto) e soltanto successivamente rimbalzato in Europa, fino a divenire corrente. Si osserva, tuttavia, come essa sia fuorviante, per il fatto che fa pensare ad un’entità simmetrica rispetto al diritto internazionale pubblico -ossia la disciplina che studia le norme regolatrici dei rapporti tra Stati nell’ambito della comunità internazionale (PS. norme che si formano al di sopra e non all’interno degli Stati: vd. art. 10 Cost.) - mentre è un punto ben fermo che le norme di diritto internazionale privato sono norme interne costituenti un settore dell’ordinamento giuridico statale.
Le norme di diritto internazionale privato, pertanto, si caratterizzano rispetto alle altre dell’ordinamento statuale non per l’origine o la natura, quanto per l’oggetto e la funzione:

• l’oggetto, si è detto, è la regolamentazione di fatti che presentano, rispetto allo Stato, elementi di estraneità;
• la funzione, secondo l’orientamento oggi prevalente (VITTA; BALLARINO) è duplice, in quanto le norme di diritto internazionale privato consentono (cd. concezione bilaterale): 1. di delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno; 2. di richiamare, se ne ricorrono i presupposti, le norme di diritto straniero.
La struttura tipica della norma di diritto internazionale privato si articola in due elementi distinti:
a) in primo luogo, la norma descrive in maniera astratta, cioè per categorie, i fatti che intende disciplinare (ambito di operatività): così. ad esempio, l’art. 56 della legge 218/1995, individua nelle donazioni le fattispecie che intende regolare;
b) il secondo elemento caratteristico della struttura della norma di diritto internazionale privato è il criterio di collegamento ovvero quell’aspetto del rapporto che conferisce allo stesso carattere di estraneità rispetto all’ordinamento interno e che il legislatore prende in considerazione ai fini della individuazione dell’ordinamento straniero da richiamare (ad esempio, cittadinanza, luogo in cui le cose si trovano, il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, la volontà manifestata dalle parti).

a) Indicazione per categorie.

L’analisi del primo dei due elementi della struttura tipica della norma di diritto internazionale privato, ovvero l’indicazione per categorie dei rapporti che si intendono disciplinare con quella norma, pone il problema che rappresenta una delle più tradizionali problematiche internazional-privatistiche, e cioè il problema delle qualificazioni.
La sostanza del problema può essere posto in questi termini: poiché le norme di diritto internazionale privato, nel descrivere la fattispecie che intendono regolare, utilizzano categorie tecnico-giuridiche (ad esempio, obbligazione, successione, diritti reali), ci si domanda se il significato di tali categorie debba essere interpretato alla luce dell’ordinamento interno, cui appartengono le norme di diritto internazionale privato o alla stregua degli ordinamenti stranieri cui si fa rinvio. Così, ad esempio, nella categoria delle successioni, che rappresenta l’ambito di operatività dell’art. 46 della legge 218/1995, si ricomprende, secondo il nostro ordinamento, anche il diritto della moglie ad ottenere la parte dei beni del coniuge defunto, mentre in altri sistemi giuridici tale questione potrebbe essere ricompresa nella categoria dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (che, nel nostro sistema di diritto internazionale privato, è disciplinata da una disposizione diversa: l’art. 30 della legge 218/1995).
Il problema delle qualificazioni è risolto in dottrina in modo diverso:
-secondo un primo orientamento, sicuramente maggioritario (VITTA; MORELLI; BALLARINO), le espressioni tecnico-giuridiche utilizzate dalle norme di diritto internazionale privato vanno interpretate alla stregua della lex fori, ovvero dell’ordinamento cui appartengono le stesse norme di diritto internazionale privato (trattandosi di norme italiane, deve determinarsi in base alle regole della lex fori il luogo dove si è verificato l’evento da cui ha avuto origine l’obbligazione ex delicto);
-di diverso avviso sono coloro per i quali tali espressioni vanno interpretate alla stregua della lex causa, ovvero dell’ordinamento straniero al quale la norma di diritto internazionale privato rinvia. Sennonché quest’ultimo orientamento finisce per cadere in una sorta di circolo vizioso in quanto l’individuazione dell’ordinamento straniero non precede l’interpretazione e l’applicazione della norma di diritto internazionale privato, ma ne costituisce, al contrario, il risultato; inoltre, si è osservato che le norme interne di diritto internazionale privato sono pur sempre norme interne dello Stato!
La teoria della lex fori è oggi, anche in giurisprudenza, prevalente.
Essa, tuttavia, tende ad essere applicata con alcuni correttivi.
In particolare, secondo la teoria della doppia qualificazione, una volta individuata alla stregua della lex fori, la norma di diritto internazionale privato cui fare riferimento, le successive interpretazioni ed applicazioni (cd. seconda qualificazione) andranno svolte alla luce della lex causae. La teoria della doppia qualificazione sembra trovare fondamento positivo nell’art. 15 della legge 218/1995, in base al quale: “la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo ”.

b) Criterio di collegamento.
E’ il secondo elemento caratteristico della norma di diritto internazionale privato. Esso rappresenta, per dirla con le parole di BALLARINO “la vera sostanza della norma di diritto internazionale privato ”. Si identifica nella circostanza (espressa attraverso un concetto giuridico, come la cittadinanza, oppure un puro fatto, come il luogo in cui la res è situata) che conferisce al rapporto carattere di estraneità e che il legislatore prende in considerazione ai fini dell’individuazione dell’ordinamento straniero da richiamare.
In alcuni casi, fungono da criteri di collegamento elementi empirici o naturalistici, in altri, invece, concetti giuridici: si distingue allora tra criteri di fatto (ad esempio, il luogo in cui si è verificato l’evento da cui ha avuto origine l’obbligazione ex delicto; il luogo in cui la res oggetto del rapporto è situata, cd. locus rei sitae) e criteri giuridici (ad esempio la cittadinanza, come indice del rapporto che esiste tra un individuo ed uno Stato; il domicilio).
In un’altra prospettiva, si distingue tra criteri costanti (che fanno riferimento a circostanze destinate a rimanere immutate, ad esempio il luogo in cui è collocato un bene immobile) e criteri variabili (che fanno riferimento a circostanze suscettibili di mutare nel tempo, ad esempio, la cittadinanza ed il domicilio).
Non è infrequente che nell’ambito di una stessa norma di diritto internazionale privato siano indicati più criteri di collegamento. In questi casi si parla di cumulo o concorso di criteri di collegamento che, a sua volta, può essere:
a) concorso successivo, ha luogo quando il rapporto tra i diversi criteri di collegamento è di sussidiarietà, per cui soltanto quando quello indicato per primo non può funzionare ci si rivolge al secondo (ad es., ex art. 28 della legge218/1995: la promessa di matrimonio è regolata dalla legge nazionale comune ai nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana);
b) concorso alternativo, ha luogo quando i criteri di collegamento, posti sullo stesso piano, sono offerti a scelta (l’art. 48, in materia di forma del testamento, individua tre criteri di collegamento alternativi, nell’ambito dei quali, in omaggio al principio di conservazione degli effetti giuridici, la scelta cadrà su quello che richiama la legge che consentirà di considerare l’atto di ultima volontà valido; ergo la scelta avverrà in funzione dei risultati pratici cui essa conduce).

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