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diritto
Il rinvio (oltre-indietro).
In linea di principio, quando la norma di diritto internazionale privato rinvia ad un ordinamento straniero, questo deve intendersi richiamato nel suo complesso in virtù del principio della globalità o integrità del richiamo. Significativamente, a questo proposito il giurista tedesco Rudolf Stamler diceva che “ogni volta che si utilizza l’articolo di un codice, si utilizza l’intero codice” e quindi, mutatis mutandis, quando si utilizza un articolo di un ordinamento giuridico, si utilizza l’intero ordinamento.
Ci si chiede, però, se questo principio debba valere anche in riferimento alle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato. Non si tratta di una questione meramente teorica (destinata ad affollare l’arena delle discussioni infeconde), ma di una questione di grande rilevanza pratica.
In applicazione dell’art. 46 della legge 218/1995, ad esempio, la successione mortis causa del cittadino boliviano deceduto in Italia, deve essere regolata dalla legge nazionale del de cuius anche se i beni dall’asse ereditario si trovano in Italia; supponiamo, però, che l’ordinamento boliviano contenga una norma di diritto internazionale privato che, in materia di successione, adotti il criterio di collegamento del luogo di situazione della cosa.
In questo caso, dal momento che -si è detto- i beni dell’asse ereditario si trovano nel territorio italiano, se non si escludono dal richiamo le norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato, si avrà un’ipotesi di rinvio indietro o di primo grado della lex fori; se, invece, i beni dell’asse ereditario fossero ex ipotesi situati in un paese terzo (come ad. es. in Francia), ci troveremmo di fronte ad un caso di rinvio oltre o di secondo grado.
Il dibattito pro e contro rinvio ha avuto un’intensità che non ha riscontro in nessun altro problema della disciplina.
Un argomento frequentemente apposto all’accettazione del rinvio era che esso conduce ad un circulus inestricabilis, ad una camera degli specchi o, se si preferisce, ad un pellegrinaggio senza fine. In realtà, questo argomento cadeva una volta che l’ordinamento avesse elaborato una propria norma di concretizzazione idonea a porre fine a questo eterno moto pendolare.
Nel sistema vigente anteriormente al 1995 la soluzione “anti-rinviistica” veniva accolta dall’art. 30 delle preleggi (oggi abrogato) che sanciva un vero e proprio divieto di rinvio.
La prospettiva è radicalmente cambiata in seguito alla riforma del diritto internazionale privato. L’art. 13 della legge 218/1995:
a) ha ammesso il rinvio indietro alla lex fori;
b) ha ammesso il rinvio oltre solo se definitivo, cioè se non porta ad un ulteriore rinvio da parte dell’ordinamento rinviato. Ciò avviene quando il diritto dello stato rinviato accetta il rinvio.