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diritto
I diritti reali.
L’art. 51 della legge di riforma individuando nella lex rei sitae (legge del luogo in cui la res è situata) il criterio di collegamento per tutto quanto concerne il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali, ha mantenuto fermo il regime di conflitto che ha caratterizzato il sistema di diritto internazionale privato sin dal 1865.
Il criterio di collegamento della lex rei sitae, inoltre, largamente accolta anche nei sistemi di diritto internazionale privato stranieri.
Il criterio adottato ha il pregio di tutelare l’affidamento dei terzi i quali devono essere messi nelle condizioni di accertare la titolarità e le prerogative del titolare sulla base di una legge facilmente individuabile. Tale è sicuramente la lex locus rei sitae (altrettanto, invece, non si potrebbe dire per la legge nazionale del proprietario).
Per quanto concerne i diritti sui beni immateriali (proprietà artistica, letteraria e industriale) si applica la legge dello stato per il quale si richiede la protezione del bene immateriale (art. 54).
Le obbligazioni. Cenni di diritto internazionale processuale.
Le obbligazioni contrattuali. La L. 218/1995 dedica il solo art. 57 alle obbligazioni contrattuali il quale, a sua volta, opera un rinvio alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [convenzione entrata in vigore già prima del 1995, tant’è che l’art. 25 delle preleggi veniva dai più considerato come tacitamente abrogato dal 1991 (data di entrata in vigore della Convenzione di Roma)].
La Convenzione di Roma prevede, nei suoi 33 articoli, una disciplina rinnovata ed organica del diritto internazionale privato, in materia contrattuale.
Il primo e principale criterio di collegamento è rappresentato dalla volontà delle parti. Ne deriva, per i contraenti, la possibilità di designare la legge applicabile al contratto che concludono. Giova osservare che la designazione negoziale della legge applicabile è consentita anche per un contratto puramente interno, che sia cioè privo di elementi di internazionalità. In tale ipotesi, tuttavia, la scelta non può avere l’effetto di eludere l’applicazione delle norme cogenti del paese con cui il contratto è collegato in via esclusiva. La ratio della norma è palese: evitare che le parti di un contratto privo di elementi di estraneità possano sfuggire all’applicazione delle norme imperative attraverso la designazione di una legge straniera.
In mancanza di una designazione negoziale la legge applicabile al contratto deve essere determinata con criteri obbiettivi. Il principio generale è stabilito dall’art. 4 della Convenzione, a norma del quale il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il COLLEGAMENTO PIù STRETTO (the most real connection, dicono gli inglesi da cui questo criterio di collegamento è stato mutuato). Tale criterio di collegamento, in virtù della sua genericità, ha il pregio di essere elastico e, quindi, di consentire la ricerca della soluzione più rispondente alle esigenze del caso concreto. Per contraltare, non sempre consente di garantire la prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali e, quindi, di soddisfare la fondamentale esigenza di certezza del diritto.
Per ovviare a quest’ultimo difetto la Convenzione contiene delle presunzioni volte ad agevolare l’applicazione del criterio del collegamento più stretto.
Così, ad esempio, si presume il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o la propria sede (se si tratta di una società o di un altro tipo di ente), cosiddetto criterio della residenza o sede del debitore.
Il riferimento alla “prestazione caratteristica”, poi, induce ad escludere che nei contratti sinallagmatici possa venire in rilievo la residenza o la sede di chi deve eseguire una prestazione pecuniaria che è neutra per sua stessa natura; nei contratti aventi ad oggetto beni immobili, il collegamento più stretto si presume con il paese in cui il bene è situato.
Una disciplina differenziata viene riservata ai contratti conclusi dai consumatori ed ai contratti individuali di lavoro. In entrambi i casi, nella logica di protezione del contraente debole, viene limitata l’efficacia del criterio della libertà di scelta che, in nessun caso, può privare il consumatore o il lavoratore della tutela assicuratagli da norme imperative dell’ordinamento interno.
Negozi unilaterali (ad es. promessa al pubblico).
Le obbligazioni derivanti da promesse unilaterali, ai sensi dell’art. 58 L.218/95, sono disciplinate dalla legge del luogo in cui la promessa viene manifestata.
Obbligazioni ex lege. La gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa, il pagamento dell’indebito e le altre obbligazioni legali, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione (art. 61 L. 218/95). Così, ad esempio, l’obbligo di restituire un pagamento non voluto sarà disciplinato dalla legge del luogo in cui è stato ricevuto l’indebito.
Le obbligazioni da fatto illecito (art. 62 L. 218/95). Nel previgente sistema le obbligazioni da fatto illecito erano disciplinate dalla “legge del luogo in cui è avvenuto il fatto” (art. 25, 2° co., preleggi). Al che ci si chiedeva se “il luogo del fatto” fosse quello della condotta (azione o omissione) o quello in cui si verifica l’evento dannoso. Il che, evidentemente, assumeva un rilievo pratico in tutti i casi di dissociazione territoriale tra luogo dell’azione e luogo dell’evento (es. pacco bomba viene spedito dall’Italia verso la Francia).
Questo problema interpretativo deve ritenersi definitivamente superato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 62 a norma del quale la legge applicabile, in linea di principio è quella del luogo in cui si è verificato l’evento. questa soluzione ha lo scopo di favorire il danneggiato che, di regola, potrà fare affidamento sulla propria legge nazionale.
La seconda parte dell’art. 62, riconosce al danneggiato una facoltà di opzione: questi, qualora lo ritenga più conveniente, può optare per l’applicazione della legge del luogo in cui si è svolta la condotta. Tuttavia, se danneggiante e danneggiato sono cittadini del medesimo stato e sono in esso residenti, si applica la legge di tale stato.
Cenni di diritto internazionale processuale.
In linea generale lo svolgimento del processo, anche quando questo presenta elementi di estraneità o di collegamento con altri ordinamenti, resta disciplinato dalla lex fori, dalla legge dello Stato in cui il processo si svolge. Tale principio è specificatamente confermato dall’art. 12 L. 218/95, che stabilisce che il processo civile che si svolge in Italia è regolato (a prescindere dalle norme sostanziali che vengono applicate) dalla legge italiana.
La giurisdizione. Il criterio fondamentale alla stregua del quale veniva risolto, nel previgente sistema di diritto internazionale privato, il problema della sussistenza o meno del giudice italiano, nel caso di controversie caratterizzate da elementi di estraneità, era quello della cittadinanza del convenuto. La cosiddetta giurisdizione internazionale del giudice italiano sussisteva sempre quando il convenuto era un cittadino italiano.
Nel sistema attuale, la cittadinanza del convenuto è scomparsa come criterio generale di giurisdizione internazionale (sopravvive, però, come criterio speciale in alcune particolari materie quali, ad es., la filiazione, l’adozione).
Ai sensi dell’art. 3 della L. 218/95 che individua tre criteri alternativi, la giurisdizione italiana sussiste quando:
a) il convenuto è domiciliato in Italia;
b) il convenuto è residente in Italia;
c) vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio (es. institore, procuratore generale) ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ. e negli altri casi previsti dalla legge.
Ex art. 4 della legge di riforma, quando non vi sia giurisdizione in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione. Ex art. 5 la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero.
A questi criteri di carattere generale se ne affiancano molti altri previsti dalle norme sulla giurisdizione della Convenzione di Bruxelles del 1968 (così, ad esempio, per i fatti illeciti è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso).
Il riconoscimento delle sentenze civili straniere. Con l’entrata in vigore della L. 649/1996, è diventata definitivamente operante la nuova disciplina sul riconoscimento delle sentenze straniere contenuta negli artt. 64 e ss. della L. 218/1995. Il nuovo sistema, in particolare, prevede l’automatico riconoscimento delle sentenze civili straniere, senza che occorra (come era in passato) il preventivo giudizio di delibazione da parte della Corte di Appello purché ricorrano i requisiti analiticamente fissati dall’art. 64.
Tali sono:
a) che si tratti di una sentenza passata in giudicato;
b) che l’Autorità Giudiziaria straniera, nel pronunciare la sentenza, abbia garantito il rispetto di alcune fondamentali garanzie processuali (ad esempio, la corretta instaurazione del contraddittorio, non siano stati violati i principi fondamentali della difesa);
c) che la sentenza straniera non contrasti con una sentenza pronunciata in Italia e già passata in giudicato;
d) che gli effetti della sentenza non contrastino con l’ordine pubblico.
A differenza del sistema previgente, l’intervento dell’A. G. (Corte di Appello del luogo in cui la sentenza deve essere eseguita) non ha carattere preventivo ma solo eventuale e successivo in due casi:
1) quando chiunque vi abbia interesse (generalmente il soccombente), contesti il possesso dei requisiti di cui all’art 64 (vd. supra sub a, b, c, d).
2) quando il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda necessario procedere ad esecuzione forzata (dunque, per attribuire alla sentenza straniera efficacia esecutiva; all’efficacia esecutiva è equiparata l’idoneità della sentenza a costituire titolo per la trascrizione o l’iscrizione nei pubblici registri).
Nel sistema attuale si parla di giudizio di accertamento della Corte di Appello mentre, in quello previgente, l’intervento della Corte prendeva il nome di giudizio di delibazione.