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diritto
Il matrimonio condizioni celebrazione La filiazione L’adozione
La legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato, dedica ampio spazio alla materia. Il che appare ampiamente giustificato in considerazione del numero sempre crescente di matrimoni celebrati tra cittadini di diversa nazionalità.
La promessa di matrimonio.
Suscita qualche sorpresa la previsione, nella legge di riforma, di una disposizione ad hoc per l’istituto alquanto anacronistico della promessa di matrimonio. Ex art. 26: “la promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana”,
Capacità e condizioni per contrarre matrimonio.
In generale, ex art. 27 L. 218/95, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno dei nubendi. Pertanto, se i nubendi hanno nazionalità diversa, le condizioni per contrarre matrimonio (ad es. limite minimo di età, impedimenti, autorizzazioni etc.), devono essere verificate per ciascun soggetto alla luce delle rispettive leggi nazionali (è questo un caso di applicazione disgiunta delle leggi nazionali).
La regola della legge nazionale dei coniugi soffre, nel sistema italiano, di una significativa eccezione. L’art. 116 cod. civ., stabilisce infatti che anche il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia, deve in ogni caso rispettare le condizioni poste da alcune norme italiane. Si tratta degli artt. 85 (divieto di matrimonio per l’interdetto), 86 (libertà di stato), 87 (impedimenti derivanti da parentela ed affinità).
Si è già detto che l’art. 116 cod. civ. è una tipica norma ad applicazione necessaria, giacche essa esprime principi irrinunciabili del diritto matrimoniale italiano).
In applicazione del sistema descritto, lo straniero che contrae matrimonio in Italia deve presentare un duplice ordine di requisiti: in primis, quelli fissati dalla propria legge nazionale; di poi, quelli inderogabilmente richiesti dall’art. 116 cod. civ. .
La celebrazione del matrimonio.
Secondo l’art. 28 L. 218/95: “il matrimonio è valido, quanto alla forma (della celebrazione), se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione (lex loci celebrationis), o della legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.
Il favor validitatis che ispira la disposizione in esame si spinge fino a consentire anche la celebrazione in conformità alla legge dello stato di comune residenza. L’utilizzazione di quest’ultimo criterio di collegamento costituisce un’assoluta novità per il diritto internazionale privato.
I rapporti tra coniugi (personali e patrimoniali), il divorzio e la separazione. I medesimi criteri di collegamento valgono per i rapporti personali tra coniugi (art. 29), per quelli patrimoniali (art. 30), per la separazione ed il divorzio (art. 31).
Più precisamente, si applica anzitutto la legge nazionale se comune ai coniugi (anche in questa materia il criterio della cittadinanza mantiene la sua centralità e si conferma come criterio di collegamento per eccellenza).
Se il criterio della legge nazionale non può operare (perché i coniugi non hanno la stessa cittadinanza), si applica la legge del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (è questo un criterio di collegamento originale che lascia al giudice ampia discrezionalità).
Non vi è traccia, invece, del discriminatorio criterio di collegamento che attribuiva prevalenza alla legge nazionale del marito.
La filiazione.
Il principale criterio di collegamento è rappresentato dalla legge nazionale del figlio (art. 33). Per tal guisa, viene mantenuto fermo il principio manciniano della nazionalità, ma reso coerente con i valori costituzionali sotto un duplice profilo:
a) viene ad essere rispettato il principio di uguaglianza tra genitori [non è stato riproposto il discriminatorio criterio della nazionalità del padre già dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento all’art. 20 delle preleggi (abrogato)].
b)centralità dell’interesse del figlio che è prevalente rispetto a quello degli altri membri della famiglia.
Al principio della prevalenza dell’interesse del figlio, si ispira palesemente la norma che consente di derogare al criterio della legge nazionale del figlio quando, applicando la legge nazionale di uno dei genitori, possa comunque derivare un vantaggio al figlio sia sotto il profilo del favor filiationis sia sotto il profilo del favor legitimationis (art. 33, 2° co.). Così, per es. la legge nazionale di uno dei genitori risulta applicabile ogniqualvolta essa disciplini la prova del concepimento in circostanza di matrimonio in termini più favorevoli rispetto alla legge nazionale del figlio (prevedendo a tal fine delle presunzioni più favorevoli).
L’adozione.
La legge di riforma del diritto internazionale privato dedica all’adozione l’intero capo V che consta di quattro articoli. La particolare attenzione dedicata alla materia è ben comprensibile ove si volga lo sguardo all’evoluzione dell’istituto nel corso degli ultimi 50 anni: il fenomeno, che ha dimensioni mondiali, è oggi disciplinato dalla L. 184/1983 e successive modificazioni (l’ultima delle quali è stata apportata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149), che si applica ai minori che si trovano in condizioni di abbandono morale e materiale, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non dovute a situazioni di forza maggiore di carattere transitorio.
L’art. 38 della L. 218/95 prevede il concorso successivo dei seguenti criteri di accertamento:
a)l’adozione è regolata dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune;
b) in mancanza, dalla legge dello Stato in cui gli adottanti hanno entrambi la residenza;
c) in fundo, dalla legge del luogo in cui la legge matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Se però è chiesta al giudice italiano l’adozione di un minore idonea ad attribuirgli lo status di figlio legittimo (cosiddetta adozione legittimante), trova comunque applicazione la normativa italiana. La L. 184/1983 rientra quindi nel novero delle norme ad applicazione necessaria.