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La cittadinanza

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La cittadinanza
Nel nostro, come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici continentali, la cittadinanza resta il criterio di collegamento per eccellenza (nei paesi anglosassoni prevale, invece, il domicilio), valido per l’individuazione delle norme da applicare agli aspetti fondamentali delle persone (capacità e diritti delle persone fisiche).
Ne consegue che le norme sulla cittadinanza, pur non essendo norme di diritto internazionale privato in senso tecnico, sono ad esse strettamente correlate.
Oggi in Italia la cittadinanza è disciplinata è disciplinata dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, che ha sostituito l’obsoleta disciplina del 1912. Alla stregua della disciplina vigente la cittadinanza si acquista:

  • 1) per ius sanguinis, ovvero per nascita da madre o padre italiani anche in caso di nascita avvenuta all’estero.
  • 2) per ius soli (di carattere residuale), il figlio di genitori apolidi o ignoti nati nel territorio della Repubblica.
  • 3) per iuris communicatio, lo straniero o l’apolide che contrae matrimonio con un cittadino o una cittadina italiano/a acquista, a sua volta, la cittadinanza se residente da almeno 6 mesi in Italia ovvero se il matrimonio continua, senza scioglimento, annullamento o separazione personale, per almeno tre anni. Si è inteso, in tal modo, evitare la celebrazione di matrimoni di comodo (vd. simulazione del matrimonio ex art. 123 cod. civ.).
  • 4) per naturalizzazione, può essere concessa con D.P.R. allo straniero che risiede in Italia da un certo numero di anni (3 anni se cittadino comunitario; 10 se extracomunitario).

Parte speciale
Si è già detto che la cittadinanza è il criterio di collegamento per eccellenza per tutto ciò che attiene alla capacità (giuridica e d’agire) ed ai diritti delle persone fisiche.
Capacità giuridica delle persone fisiche (=astratta idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, rectius, di situazioni giuridiche attive e passive), è regolata (art. 20 L.218/95) dalla legge nazionale della persona. Per quanto riguarda il momento dell’acquisto della capacità giuridica esso coincide, nella stragrande maggioranza delle legislazioni nazionali, con il momento della nascita. Vi sono però delle eccezioni: ad es., secondo il diritto spagnolo (art. 30 Còdigo Civil) il neonato acquista la capacità soltanto dopo essere vissuto 24 ore distaccato dalla madre (se muore medio tempore questi non riceve la disposizione testamentaria fatta a suo favore).
Capacità d’agire delle persone fisiche (=attitudine del soggetto a disporre della propria sfera giuridica con atti di volontà), è anch’essa regolata dalla legge nazionale della persona (art. 23 L. 218/95). Tuttavia, in ossequio al principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici ed a quello della tutela dell’affidamento dei terzi, è previsto che se lo straniero contrae in Italia, e dall’ordinamento italiano è considerato capace di agire, l’incapacità (e la conseguente invalidità dell’atto) derivante dall’applicazione del diritto nazionale può essere fatta valere solo se l’altra parte conosceva o avrebbe dovuto conoscerla adoperando l’ordinaria diligenza.
Scomparsa, assenza e morte presunta, sono regolati dall’ultima legge nazionale della persona (art. 22 L. 218/95).
Interdizione e inabilitazione. Gli istituti di tutela degli incapaci maggiori di età restano, anche con al riforma del 1995 , disciplinati dalla legge nazionale dell’incapace.
Completamente modificata è, invece, la regolamentazione internazional-privatistica degli istituti di protezione dei minori non sottoposti alla potestà dei genitori. L’art. 42 L. 218/95, rinviando alla convenzione dell’Aja del 1961, ha sostituito il criterio della nazionalità del minore con quello del luogo di residenza del minore.
La legge nazionale del soggetto, regola anche l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità (art. 24 L. 218/95), ovvero quelli che hanno ad oggetto gli attributi essenziali della persona (diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine etc.).
Le persone giuridiche, l’art. 25 L. 218/95 pone una norma di conflitto ad hoc per i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, quale che sia la loro natura ed il loro fine, ivi compresi gli enti non riconosciuti come persone giuridiche (ex art. 25: “ Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente ...”). Il criterio di collegamento prescelto è rappresentato dal luogo di costituzione (per cui gli enti sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione). Tuttavia, si applica la legge italiana:

  • a) se la sede amministrativa è situata in Italia;
  • b) se in Italia vi è l’oggetto principale dell’attività.


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