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diritto
La costituzionalità della norma straniera.
Un ulteriore limite all’applicazione della legge straniera richiamata dalle norme di diritto internazionale privato, può derivare dal contrasto con norme di rango costituzionale. A questo proposito ci si chiede: a) se sia consentito al giudice italiano di rilevare il contrasto tra la norma straniera e la Costituzione italiana; b) se sia consentito al giudice italiano di rilevare il contrasto tra la norma straniera ed i principi costituzionali di provenienza.
Quanto alla questione sub a), il potere del giudice italiano di non applicare norme straniere contrastanti con la Costituzione italiana trova fondamento normativo nella disposizione dell’art. 16 L. 218/1995 che esclude – come già si è detto - l’applicazione di norme straniere i cui effetti si rivelino contrari all’ordine pubblico. Quest’ultimo, infatti, deve senz’altro ritenersi comprensivo dei principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale. In questo caso, tuttavia, il sindacato di legittimità costituzionale delle norme straniere, invece che accentrato (com’è per le leggi e gli atti aventi forza di legge dell’ordinamento italiano ex art. 134 Cost. e ss.), finisce per essere esercitato in modo diffuso.
Più problematica si presenta la questione sub b), ovvero se sia consentito al giudice italiano esercitare il controllo di costituzionalità della norma straniera secondo i principi costituzionali dell’ordinamento di provenienza. Per quanto controverso, tale possibilità è generalmente ammessa se nell’ordinamento straniero è previsto un controllo di legittimità costituzionale diffuso (cioè rimesso ai vari organi del potere giudiziario e con effetti limitati inter partes); invece, se il controllo è accentrato (cioè affidato ad un giudice ad hoc, qual è in Italia la Corte Costituzionale), si ritiene preclusa al giudice italiano la possibilità di esercitare un potere non previsto nell’ordinamento straniero richiamato (solo che in questo caso il giudice italiano non potrà neppure sollevare la questione di legittimità dinanzi al giudice delle leggi straniero in qualità di giudice a quo) (Quadri, De Nova).
Merita osservare, tuttavia, che non mancano voci autorevoli (Ballarino) che negano in ogni caso la possibilità del giudice italiano di sindacare la legittimità costituzionale del diritto straniero secondo i principi costituzionali dell’ordinamento di provenienza.
Condizione di reciprocità. Ulteriore limite all’applicazione del diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato è rappresentato dalla cosiddetta condizione di reciprocità, ovvero quel meccanismo con il quale l’efficacia del richiamo al diritto straniero viene subordinata alla verifica della reciprocità e cioè del fatto che in analoghe circostanze, l’ordinamento straniero avrebbe fatto rinvio, nel nostro caso, all’ordinamento italiano.
L’unico caso di reciprocità, nel sistema italiano è quello previsto dall’art. 5, 2° co., del codice della navigazione. Tale norma subordina alla condizione di reciprocità l’operatività del criterio di collegamento della legge nazionale della nave o dell’aeromobile (legge di bandiera) per la disciplina degli atti o fatti compiuti nel territorio sottoposto alla sovranità italiana.
E’ stato invece abrogato il discusso art. 16 delle preleggi: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità”. Tale disposizione era in precedenza incredibilmente sopravvissuta all’art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e all’art. 3.