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Le successioni mortis causa, il testamento

diritto

Le successioni mortis causa, il testamento
La legge di riforma ha sostanzialmente confermato , in materia di successioni (con l’aggiunta della professio iuris), il regime di conflitto che ha caratterizzato il sistema di diritto internazionale privato sin dal 1865.
Il criterio di collegamento individuato dall’art. 46 è rappresentato dalla legge nazionale del de cuius al tempo della morte, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni dell’asse ereditario.
In questo modo viene assicurata la realizzazione del principio di unità della successione la quale viene regolata da un’unica legge (se si seguisse, come in Francia, in Inghilterra e negli U.S.A., il sistema della lex locus rei sitae, e il de cuius lasciasse beni in tre Paesi diversi, tre diverse discipline dovrebbero trovare applicazione con tutti i problemi che ne conseguirebbero).
A tale criterio fondamentale, può sostituirsi la scelta del de cuius di sottoporre la successione alla legge dello Stato in cui risiede (cosiddetta professio iuris). La professio iuris è stata circondata da particolari limitazioni e cautele. In particolare:
1)la scelta deve essere espressa in forma di testamento;
2)la scelta può cadere solo sulla legge dello Stato di residenza del de cuius al momento della redazione del testamento;
3) essa è inefficace se al momento della morte il testatore non risiedeva più in tale Stato.
4) inoltre, nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non può pregiudicare i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte del de cuius. La norma ha lo scopo di evitare la diseredazione attraverso l’acquisto di una residenza all’estero. La stessa appare tanto più opportuna in considerazione della facilità con cui è possibile ottenere la residenza all’estero. E’ opportuno sottolineare, inoltre, che il limite in esame è posto a vantaggio dei soli legittimari residenti in Italia (i quali potrebbero anche non essere cittadini italiani).

L’art. 49 della legge di riforma risolve in maniera molto pragmatica la vexata quaestio delle successione dello Stato: qualora in base alla legge applicabile alla successione non siano stati trovati dei soggetti successibili, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Il testamento (art. 48). Per la forma del testamento l’art. 48 prevede il concorso alternativo di tre criteri di collegamento nell’ambito dei quali, la scelta cadrà su quello che richiama la legge che consentirà di considerate l’atto di ultima volontà valido; ergo la scelta avverrà in funzione dei risultati pratici cui essa conduce:
a) legge del luogo nel quale il testatore ha disposto;
b) legge nazionale del de cuius;
c) legge del luogo del domicilio o residenza.
Questa disciplina “liberale” è espressione massima del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici (esigenza particolarmente sentita per l’atto di ultima volontà il quale, per dirla con un’espressione cara ai processualisti, non è un “atto ripetibile”).
L’Italia ha inoltre aderito alla convenzione di Washington sull’adozione di norme uniformi in materia testamentaria, che delinea i requisiti di forma del testamento internazionale, la cui validità ed efficacia è assicurata, indipendentemente dal luogo in cui è stato fatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, dalla residenza e dal domicilio.
Donazioni ( art. 56). Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante. Il donante può, però, con espressa dichiarazione (professio iuris), sottoporre la donazione alla legge dello Stato in cui risiede.
Inoltre, quanto alla forma, la donazione può essere regolata, se ciò ne garantisce validità ed efficacia, oltre che dalla legge nazionale del donante anche da quella del luogo in cui l’atto è compiuto.

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